IL DURC NEL SETTORE EDILE SI MISURA SULLA CONGRUITA DELLE RETRIBUZIONI

DAL “IL SOLE 24” ORE DEL 04 NOVEMBRE 2021

Banca dati degli irregolari senza Durc di congruità
L’attestazione obbligatoria riguarda la percentuale minima del costo del lavoro
Il nuovo strumento operativo dal 1° novembre per contrastare il nero

Per la nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture, la percentuale di incidenza minima del costo del lavoro sul valore dell’opera – comprensiva dei contributi Inps, Inail e di quanto versato alle Casse edili – non potrà essere inferiore al 14,28%, per il restauro e la manutenzione di beni tutelati al 30%, per gli acquedotti e fognature al 14,63 per cento.

Quelli appena citati sono alcuni dei 17 indici di congruità contenuti in una tabella definita con l’accordo collettivo del 10 settembre 2020 che tutte le aziende del settore edile dovranno rispettare per operare in un cantiere pubblico e che nel caso dei cantieri privati vincoleranno le imprese se il valore complessivo dell’intervento supera i 70mila euro.

Il possesso del Durc di congruità dal 1° novembre per tutte le denunce di inizio lavori effettuate alle Casse edili territorialmente competenti è previsto nel decreto del Lavoro 143/2021 del 25 giugno, a cui la tabella è allegata (si veda il Sole 24 Ore di ieri). In caso di mancata attestazione di congruità, la Cassa iscriverà l’azienda affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (Bni), che va consultata obbligatoriamente per le richieste di Durc relative, fra gli altri, a tutti i lavori privati e nel caso degli appalti pubblici quando le richieste riguardino la partecipazione o aggiudicazione di una gara o la stipula di un contratto o concessione. In caso di Durc di congruità negativo, inoltre, anche il Durc “generale” diventa negativo fino a regolarizzazione.

Il nuovo strumento è destinato al contrasto del lavoro irregolare e secondo un’indagine di Fillea a regime potrà fare emergere 2,1 miliardi di salari e contributi non versati coinvolgendo oltre 72mila lavoratori l’anno.

Fulcro del nuovo sistema di controllo sono le Casse edili, a cui si rivolge l’impresa affidataria per richiedere l’attestato di congruità. La procedura informatica fa capo al portale CNCE_Edilconnect, in cui possono essere inserite anche tutte le informazioni propedeutiche al rilascio dell’attestato se le Casse edili non intendono utilizzare i propri gestionali cantiere.

Si ricorda che negli appalti pubblici il Durc può influire sull’aggiudicazione perchè l’opera pubblica non può essere realizzata da chi sia incorso in «gravi violazioni». Ritardati pagamenti ed errori nel calcolo dei costi della manodopera possono quindi condizionare la scelta dell’impresa (da ultimo, Consiglio di Stato 3366/2021) intendendo «grave» l’omesso pagamento di somme superiori a 5mila euro (Tar Lecce 681/2021). Nei rapporti tra privati, invece, il Durc diventa un elemento di valutazione della serietà dell’impresa, perchè pone riparo da pretese nei confronti della committente. Debiti dell’azienda per retribuzioni e contributi possono, infatti, essere chiesti dai dipendenti direttamente al committente (soggetto privato) qualora l’impresa sia insolvente.

Per i lavori connessi al 110%, cioè per lavori affidati da privati, il Durc dovrebbe essere acquisito d’ufficio dall’Amministrazione al momento del rilascio del titolo abilitativo (articolo 9 bis, Testo unico Edilizia 380/2001), ma da quando i lavori possono essere iniziati con una Cila, cioè con una comunicazione al Comune, l’ente locale ha poche possibilità di gestire la pratica edilizia, come quando gli interventi erano eseguiti presentando una Scia.

I contrasti che derivano dal Durc negativo possono riguardare l’impresa e l’Inps in tema di benefici previdenziali e in tal caso le liti sono decise dal giudice del lavoro. Quando invece si litiga tra privati, perchè ad esempio la mancanza del Durc diminuisce le garanzie contrattuali, lasciando prevedere rischi nel corso dell’esecuzione dell’appalto privato, diventa competente il Tribunale ordinario (Cassazione 5825/2021). Infine, quando una Pa sottrae un appalto all’aggiudicatario per un Durc sfavorevole, il contenzioso appartiene al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 10/2016). Il sistema è complesso, anche se vi sono tentativi di semplificazione, tra i quali si segnala il sistema dei “semafori” che orienta nella richiesta digitale del Durc online.

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