DECRETO SOSTEGNI – I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PREVISTI DAL DECRETO SOSTEGNI
Prevede, tra le altre cose, Contributi a Fondo Perduto per imprese, società e professionisti.
Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:
◇ 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
◇ 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
◇ 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
◇ 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
◇ 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Il risultato finale andrà diviso per 12.
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Gli aventi diritto al contributo, nostri clienti, saranno contattati dallo studio per l’autorizzazione a presentare la domanda e la sottoscrizione del modulo.
Dr Gerardo Carleo
30
Persone raggiunte
4
Interazioni
Metti in evidenza il post
3
Mi piace
Commenta
Condividi
Commenti
Premi Invio per pubblicare.
SOSTEGNO PER 2.700 PARTITE IVA – In allegato un link attendibile con tutte le novità previste in tema di aiuti alle imprese e professionisti. Attendiamo il Decreto di prossima emanazione e tutti i nostri clienti saranno contattati per verificare la sussistenza dei requisiti, il calcolo dei ristori e la presentazione della richiesta.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!