CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO O ADATTAMENTO DI REGISTRATORI DI CASSA
DAL 1 LUGLIO 2019 PER CHI HA UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE AD € 400 MILA E DAL 1 GENNAIO 2020 PER TUTTI GLI ALTRI, SARA’ OBBLIGATORIO TRASMETTERE TELEMATICAMENTE GLI INCASSI GIORNALIERI. BISOGNA QUINDI DOTARSI DI REGISTRATORI TELEMATICI.
Pronte le regole per il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali
Con il Provv. del 28/2/2019. sono state definite le procedure operative:
- per la fruizione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Il credito d’imposta:
- è pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento
- è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Per quanto riguarda la tracciabilità del pagamento si rinvia al Provv. del 04/04/2018 riguardante l’individuazione degli ulteriori strumenti di pagamento ritenuti idonei ai fini di garantire la tracciaiblità del pagamento per gli acquisti di carburante. Si tratta dei seguenti strumenti:
- Assegni, bancari e postali, circolari e non
- pagamenti “elettronici” previsti all’art. 5 D.lgs. 82/2005 (secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale con Determina n. 8/2014, punto 5), tra cui principalmente:
- bonifico bancario o postale
- addebito diretto (es: i “pagamenti preautorizzati” o “Rid”)
- bollettino postale (inclusi vaglia postali e cambiari)
- altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in C/C.
Il credito d’imposta:
- spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
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