CIRCOLARE DEL 18/12/2016
CIRCOLARE DEL 18/12/2016
REDDITO PER CASSA PER MINORI IN CONTABILITA SEMPLIFICATA
La legge di bilancio per il 2017 introduce il nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap delle imprese in contabilità semplificata. La nuova disciplina, che si applica dal 2017, interessa 439mila società commerciali di persone e 1,76 milioni di imprese individuali.
Tale regime sarà quello “naturale” per le imprese minori che non si avvalgono del regime forfettario, le quali, se non intendono adottarlo, possono optare per quello di contabilità ordinaria (nel quale occorre permanere per almeno 3 anni). Non sono stati modificati i requisiti per fruire del regime di contabilità semplificata, che si estende di anno in anno se non sono stati superati i limiti stabiliti. Il criterio di cassa, che si applica anche per i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, è analogo a quello degli esercenti arti e professioni e si applicano, pertanto, i chiarimenti interpretativi forniti dall’agenzia delle Entrate al riguardo.
Il monitoraggio dei flussi finanziari imposto dal nuovo regime di cassa per le imprese minori può risultare difficoltoso per i contribuenti di modeste dimensioni che possono, però, scegliere di considerare quale data di incasso o pagamento quella di registrazione dei documenti ai fini dell’Iva.
Come si calcola il reddito
Il reddito d’impresa sarà pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa), dei dividendi e degli interessi “percepiti” nel periodo di imposta e quello delle spese “sostenute” nel periodo stesso. La differenza va aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari. Continuano ad assumere rilevanza, con le regole precedenti, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le perdite di beni strumentali e su crediti e le deduzioni forfetarie per particolari categorie di attività, nonché le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta.
Non concorrono, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze ma nel primo anno di applicazione del nuovo regime vanno dedotte le rimanenze finali dell’anno precedente. Criteri analoghi si applicano anche ai fini dell’Irap.
Non è mutato il regime delle perdite, che restano compensabili con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in quelli successivi. Risulta, però, aumentata la possibilità di dichiarare una perdita, che può derivare anche dal pagamento di acquisti di beni che sono venduti nell’anno successivo e dalla deduzione integrale delle rimanenze nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa. Appare, pertanto, auspicabile l’estensione alle imprese in contabilità semplificata del regime previsto per i contribuenti “forfettari”, che possono dedurre le perdite dal reddito dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto e riportarle in avanti senza limitazioni se sono prodotte nei primi tre anni di attività.
Gli obblighi contabili
L’annotazione dei ricavi avviene annotando cronologicamente, per ciascun incasso, l’importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o dell’altro documento emesso. Analoghe indicazioni vanno fornite, in un diverso registro, per ciascuna spesa sostenuta. Gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Possono essere tenuti soltanto i registri Iva, annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta, e con possibilità di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell’anno di registrazione, soltanto il loro importo complessivo con l’indicazione delle relative fatture (cui seguirà l’annotazione analitica nell’anno di incasso o pagamento, indicando il relativo documento). In alternativa, è possibile optare (per almeno 3 anni) per fare coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini Iva.
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