Bonus retributivo del 60% per le assunzioni di Neet (GIOVANI FINO A 30 ANNI CHE NON LAVORANO E CHE NON STUDIANO).
Bonus retributivo del 60% per le assunzioni di Neet (GIOVANI FINO A 30 ANNI CHE NON LAVORANO E CHE NON STUDIANO).
Contributo del 60% della retribuzione lorda per per 12 mesi sui contratti di lavoro firmati dal 1° giugno al 31 dicembre
Nell’ultima versione disponibile del decreto lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri il 1° maggio rileviamo la presenza di una forma di assunzione agevolata che si va ad aggiungere a quelle già presenti. Rispetto alle facilitazioni a regime questa non si caratterizza come un esonero contributivo bensì sotto forma di contributo agganciato alla retribuzione del lavoratore neo assunto.
Ad aprire le porte all’aiuto sono le nuove assunzioni di giovani che rispettano tre condizioni concomitanti: non hanno ancora compiuto 30 anni; non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (i cosiddetti Neet); risultano iscritti al Programma operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani».
Il contributo spettante al datore di lavoro è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Le assunzioni devono essere effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. La durata dell’incentivo è di 12 mesi. Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione. Sono agevolati anche i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Semaforo rosso invece, come consuetudine, per il lavoro domestico. Dal tenore della norma, l’incentivo non trova applicazione in caso di stabilizzazione di rapporti già instaurati.
Si è scelto, dunque, di agganciare la facilitazione alla retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore; ciò comporterà che nei mesi in cui tale retribuzione diminuisce a causa di un evento per cui è prevista l’erogazione di un’indennità previdenziale il contributo diminuirà o si annullerà
Se, per esempio, una lavoratrice neo assunta entra in maternità obbligatoria dopo un mese dall’assunzione il datore di lavoro vedrà ridotto l’aiuto anche se la dipendente gli costerà meno. Di fatto, si realizzerà una contrazione del periodo agevolato a meno che, mutuando un principio già adottato dall’Inps, non si decida di neutralizzare il periodo caratterizzato dall’assenza/riduzione di imponibile previdenziale. D’altronde, se la logica del nuovo incentivo è gratificare il datore che effettua la nuova assunzione e occupa la giovane, nel caso in esempio, lo scopo si raggiungerebbe comunque e non vi sarebbe motivo di penalizzare l’impresa.
Le somme a credito si potranno recuperare nel flusso UniEmens seguendo le regole che l’Inps illustrerà. Per finanziare lo strumento si prevede un apposito stanziamento che, di fatto, contingentando le risorse disponibili, obbliga l’istituto di previdenza a eseguire un monitoraggio e un rigido controllo delle istanze telematiche basato sulla data di presentazione delle stesse.
Si recupera, così, un meccanismo utilizzato negli anni passati consistente nella preventiva comunicazione online delle somme da impegnare. Si attende la conferma del vincolo degli importi da parte dell’Inps e, entro i sette giorni successivi, il datore di lavoro deve sottoscrivere (se non lo ha già fatto) il contratto di lavoro; nei seguenti ulteriori sette giorni deve dare comunicazione (sempre all’Inps e in via telematica) di avvenuta costituzione del rapporto di lavoro. I termini previsti dal decreto sono perentori: se non si rispettano, si perde il diritto alle somme accantonate che vengono rimesse in circolo. Se i soldi finiscono, l’Istituto non valuta più le istanze, comunicandolo agli interessati.
Da rilevare che l’incentivo si può cumulare con l’esonero previsto per gli under 36, nonché con altri incentivi; in tal caso, tuttavia, la percentuale del contributo ottenibile scende al 20 per cento.
In conclusione, ricordando che la nuova misura postula il rispetto del Regolamento (Ue) 651/2014, rileviamo, che, contrariamente a quanto avviene per l’esonero relativo agli under 36, per questa tipologia di assunzione incentivata, il decreto non prevede la stringente condizione per cui il soggetto da assumere non debba mai aver avuto rapporti di lavoro stabili in precedenza, fatto salvo il caso del cumulo.
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