VISTO DI CONFORMITA CON ASSEVERAZIONE PREZZI ANCHE PER LE CESSIONI DEI BONUS EDILIZI DIVERSI DAL 110%
Estensione dell’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto In fattura diverse dal superbonus 110 (bonus facciate, bonus 50% etc)
Il DL 11.11.2021 n.157 ha esteso l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute per tutte le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta indicate nell’art. 121 DL 34/2020.
Pertanto, oltre agli interventi che consentono di beneficiare del superbonus di cui all’art. 119 DL 34/2020, occorrerà rilasciare il visto di conformità per le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo riferite ai seguenti interventi agevolati:
• interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali di cui alla lett. a) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR ed interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di cui alla lett. b) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR);
• acquisti di unità immobiliari con le caratteristiche per poter beneficiare della detrazione di cui al co. 3 dell’art. 16-bis del TUIR (c.d. “detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati”; circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30, § 5.1.4);
• interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”);
• interventi volti alla riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013;
• interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
• interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR);
• interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.
Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 241/97, tra cui:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
Modalità di invio della comunicazione
La comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto in fattura deve essere trasmessa:
• entro il 16 marzo (salvo eventuali proroghe) dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
• nell’ipotesi di cessione delle rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Ad esempio, entro il 16.3.2022 deve essere comunicata la cessione delle rate a partire da quella fruibile nell’anno 2021.
La comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è inviata:
• esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
• mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia utilizzando il software scaricabile al seguente link:
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:
• dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
• dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni dei c.d. “condomini minimi” può essere inviata:
• dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
• da uno dei condòmini a tal fine incaricato.
In questi casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni richieste per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico.
La comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata:
• esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
• mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Assicurazione
Ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità il professionista è tenuto a stipulare una apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile per garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni provocati dall’attività prestata ed assicurare all’erario il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate al professionista a seguito del rilascio di visti infedeli.
Il massimale della polizza non deve essere inferiore ad euro 3.000.000 e deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti rilasciati.
Come indicato nel documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “Il Superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus” la polizza di assicurazione già sottoscritta dal professionista per il rilascio dei visti di conformità sulle dichiarazioni fiscali dovrebbe valere anche per i visti di conformità apposti sulle comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. E’ tuttavia opportuno verificare presso la propria Società di assicurazione l’idoneità e l’adeguatezza della polizza in corso di validità anche a questi ultimi fini.
Controlli ai fini del visto di conformità
Ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del DL 34/2020, il visto deve attestare la “conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta” per gli interventi che rientrano nell’ambito di applicazione della norma.
In base a quanto riportato nel documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “Il Superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus” l’apposizione del visto di conformità prevede il controllo e la conservazione di una serie di documenti prodotti dal contribuente al fine di vagliare l’effettivo rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina.
Pertanto il soggetto che rilascia il visto di conformità non deve verificare la veridicità dei dati che risultano dalla documentazione fornita bensì l’esistenza di tutti i documenti necessari per dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione delle detrazioni
A tal fine sono state predisposte alcune check list, distinte per tipologia di credito, utili per la verifica puntuale dei principali requisiti.
Verifica della conformità edilizia
Nelle check list proposte non si parla, volutamente, di conformità edilizia dell’immobile oggetto degli interventi edilizi.
Al riguardo l’art. 49 comma 1 Dpr 380/2001 afferma che gli “interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ne’ di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici” e quindi non possono fruire delle detrazioni fiscali.
Tuttavia tale verifica, salvo le esimenti previste ai fini del Superbonus, spetta al tecnico abilitato il quale, ai sensi dell’art. 34-bis co.3 Dpr 380/2001 deve attestare lo stato legittimo dell’immobile “nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali”.
Spetta pertanto a quest’ultimo, ancor prima di presentare la pratica urbanistica, verificare la presenza di eventuali difformità edilizie, sull’immobile oggetto degli interventi che si intendono realizzare, e quindi “bloccare” la pratica sul nascere.
A colui che rilascia il visto di conformità spetta solo la verifica formale della pratica stessa la cui presenza, in base alle norme sopra esposte, garantisce l’espletamento di tali verifiche o, se non altro, trasferisce in capo al tecnico incaricato eventuali responsabilità verso l’Erario o verso i clienti.
Compensi
Secondo quanto riportato nel documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “Il Superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”, con riferimento alla quantificazione del compenso professionale derivante dall’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti le agevolazioni “sisma bonus” ed “eco bonus”, anche attraverso l’attestazione del visto di conformità, a mero titolo conoscitivo, fa presente che:
• il compenso per l’opera svolta dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili va determinato al momento dell’assunzione dell’incarico attraverso l’apposito mandato professionale.
• vista l’assenza di uno specifico riferimento a tariffe professionali, abrogate nel 2012, è possibile, qualora l’Iscritto necessiti di parametri applicativi, riferirsi al DM 140/12 (parametri per la liquidazione in sede giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate).
In questo caso sarà possibile determinare il compenso sulla base di quanto sotto indicato:
• per l’incarico di istruttoria ed espletamento delle pratiche si può fare riferimento all’articolo 26 secondo comma che recita: “il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”.
In base al richiamato Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3] , sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione, il compenso è determinato in base alle seguenti aliquote minime e massime:
• fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 1,00%,
• oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%.
Quanto ai compensi per l’apposizione del visto di conformità sarà possibile fare riferimento all’art. 21 che recita:“Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazione di singoli beni, diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione di relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”.
Secondo il citato Riquadro 3 [Art. 21] – sul valore della perizia o della valutazione, il compenso è determinato in base alle seguenti aliquote minime e massime:
• fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%;
• per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%;
• per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%.
Il tutto tenendo altresì conto di quanto riportato all’articolo 18 in materia di maggiorazioni e riduzioni del compenso, ovvero:
• per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
• nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo spedito e non implichi la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Sanzioni
La sanzione amministrativa applicabile per visto di conformità infedele, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è quella individuata dall’articolo 39, comma 1, lettera a) del DLgs. 241/1997 che compresa tra un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 2.582.
trova inoltre applicazione tutta la disciplina prevista nell’ambito del visto di conformità e quindi, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, in caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni.
In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è prevista l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
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