DL RISTORI RISCOSSIONE – LE NOVITA’ IN MATERIA DI RISCOSSIONE PER DILAZIONI E DEFINIZIONI AGEVOLATE
Dal Sole 24 ore del 22/12/2020
DL RISTORI RISCOSSIONE
LE NOVITA’ IN MATERIA DI RISCOSSIONE PER DILAZIONI E DEFINIZIONI AGEVOLATE
Le rate 2020 delle definizioni agevolate con l’agente della riscossione slittano dal 10 dicembre al 1° marzo dell’anno prossimo. Per le istanze di rateazione presentate fino alla fine del 2021 il limite di importo oltre il quale occorre dimostrare la situazione di difficoltà del debitore sale da 60mila a 100mila euro. Con riferimento alle medesime istanze, inoltre, il relativo piano di rientro decade con il mancato pagamento di 10 rate. E ancora, i debitori con dilazioni scadute alla data dell’8 marzo 2020 possono chiedere, sempre entro il 31 dicembre 2021, una nuova rateazione senza pagare le quote pregresse. Infine, via libera a nuove dilazioni a tutti i soggetti decaduti da precedenti definizioni agevolate. La legge di conversione del Dl 137/20, approvata ieri in via definitiva e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recepisce integralmente le disposizioni del Dl 157/20, in materia di riscossione.
La prima conferma riguarda le rate 2020 delle definizioni agevolate, compreso il saldo e stralcio, già differite al 10 dicembre scorso. La nuova scadenza è dunque fissata al primo marzo 2021. Alla scadenza non è applicabile la tolleranza per ritardi non superiori a cinque giorni.
Le altre modifiche rese definitive con la legge di conversione del decreto Ristori attengono le dilazioni con l’agente della riscossione. Si precisa in primo luogo che per le istanze di rateazione presentate entro la fine dell’anno prossimo, fino all’importo di 100mila euro (a regime, il limite è di 60mila euro) il debitore non deve comprovare la situazione di difficoltà e dunque può scegliere il numero di rate del piano di rientro, fino a 72 rate mensili.
Con riferimento alle stesse domande, inoltre, la condizione di decadenza dal beneficio del termine è elevata da cinque a dieci rate non pagate.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!