Bonus sanificazione, acquisto dispositivi di protezione e adeguamento locali.
Il Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha istituito un nuovo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e incrementato il credito d’imposta per la sanificazione.
Sanificazione ambienti di lavoro
Le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché quelle sostenute per l’acquisto di Dpi e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti danno diritto a un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta, fino a un massimo di 60.000 euro alle imprese, agli esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali.
L’articolo 125 del Dl Rilancio abroga gli articoli 64 del Dl 18/2020 e 30 del Dl 23/2020 stabilendo che sono ammissibili al tax credit le spese relative:
- a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione con modello F24.
Adeguamento ambienti di lavoro
Per gli investimenti legati alla necessità di adeguare gli ambienti di lavoro in vista della riapertura in sicurezza nella fase 2 viene previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 dagli esercenti attività d’impresa e arte o professione in luoghi aperti al pubblico. Può essere al massimo pari ad 80.000 euro
Queste le indicazioni per incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
La platea dei possibili beneficiari è molto ampia e comprende gli operatori con attività aperte al pubblico, quali tipicamente quelle della ristorazione e alberghiere includendo i bar, ristoranti etc.
Tra gli interventi agevolabili vi sono anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e le spese sostenute per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché quelle sostenute in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni applicabili alle medesime spese, comunque nel limite massimo dei costi sostenuti.
L’utilizzo deve avvenire nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione mediante F24.
Cessione dei crediti di imposta
Entrambi i crediti di imposta (adeguamento e sanificazione) sono cedibili, anche parzialmente, in luogo dell’utilizzo diretto. I cessionari possono utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. L’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.
Non si applicano i limiti alla compensazione previsti per il quadro RU di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 pari a 250.000 euro né quelli dell’articolo 34 della legge 388/2000 (elevati a un milione di euro dal 2020 dall’articolo 150 del Dl Rilancio).
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