Bonus assunzioni per apprendisti e under 35, over 50 – 2020
Qualche ritocco qua e là – frutto di drafting normativo– nonché il tentativo di ridare vita al bonus giovani eccellenze già teoricamente esistente ma, nei fatti, rimasto solo “virtuale” in quanto privo della regolamentazione amministrativa. Se a questo si aggiunge la mancata revisione e razionalizzazione di un sistema alquanto frastagliato e, a parere di chi scrive, anche poco adeguato alle esigenze del mercato del lavoro, il quadro complessivo appare non proprio entusiasmante.
Tra le misure elencate nella tabella a fianco, riteniamo opportuno soffermarci su quella strutturale prevista dalla legge di bilancio 2018 (la 205/2017) in favore dell’assunzione di giovani che non hanno mai lavorato in forma stabile. Va infatti evidenziato che, a seguito dell’intervento operato dall’articolo 1, comma 10 della legge 160/2019,è stato chiarito, fugando tutti dubbi in proposito, che il limite di età più elevato (34 anni e 364 giorni) già previsto per il 2018 – per beneficiare della riduzione contributiva – trova applicazione anche per il 2019 e il 2020 sempre con riferimento ad assunzioni con contratto a tutele crescenti. Dal prossimo anno la soglia anagrafica incentivata scenderà a 30 anni non compiuti.
L’unica vera novità del 2020 è costituita dalla reintroduzione di uno sgravio contributivo in favore delle assunzioni con apprendistato di primo livello. Le imprese di tutti i settori (non solamente quelle artigiane) fino a nove addetti che, durante l’anno in corso, assumeranno giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni con il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica e il diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, potranno ridurre in maniera consistente gli oneri contributivi a proprio carico per i primi tra anni di vigenza del contratto.
L’incentivo ha un target limitato essendo circoscritto alle sole imprese di piccole dimensioni. La facilitazione azzera la contribuzione prevista dalla legge 296/1996 (articolo 1, comma 773) lasciando, quindi, in piedi – come peraltro avvenuto in passato – il contributo di finanziamento della Naspi (1,61%). Stante l’evidente carattere settoriale dell’incentivo, sarà inoltre da appurare se la concessione dello stesso dovrà avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”.
Restano, inoltre, in essere le altre ormai storiche misure incentivanti che, in quanto strutturali, non necessitano di conferma. Ci riferiamo, tra l’altro, alle agevolazioni in favore dell’assunzione di:
over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e di donne, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei o 24 mesi;
lavoratori che abbiano fruito del trattamento Cigs per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei;
lavoratori percettori di Naspi.
Ricordiamo, infine, l’operatività di due incentivi più recenti come quello in favore dell’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza (articolo 8 del Dl 4/2019) nonché di lavoratori in Cigs destinatari dell’assegno di ricollocazione (articolo 24 bis del Dlgs 148/2015), misura ancora in attesa di regolamentazione da parte dell’Inps.
Per la legittima fruizione della generalità degli incentivi, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nell’articolo 31 del Dlgs 150/2015 nonché dei contratti e della normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza, oltre a essere in regola con il versamento dei contributi (Durc).
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La versione integrale di articolo e tabella
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
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