OBBLIGO CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 01 GENNAIO 2020 PER TUTTI
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti passivi IVA:
– che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio (o assimilate), per le quali è
previsto l’esonero dalla fatturazione, ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72,
– e che hanno realizzato un volume d’affari inferiore o uguale a 400.000 euro nel 2018 (verifica
del rigo VF50 della Dichiarazione IVA 2019 – anno 2018)
sono tenuti:
alla memorizzazione elettronica
e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art.2, co.1, D.Lgs. n. 127/2015)
DECORRENZA DELL’OBBLIGO SOGGETTI INTERESSATI
1/07/2019 Soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 DPR 633/72 che nel 2018
hanno realizzato un volume d’affari complessivo > 400.000 euro
1/01/2020 Tutti i soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 DPR 633/72
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
sostituiscono:
l’obbligo di registrazione di cui all’art. 24, c. 1 DPR 633/72 (tenuta del registro corrispettivi);
le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino/ricevuta
fiscale, fermo restando:
l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente
l’emissione del “documento commerciale”
Dunque, dal 1/01/2020 tutti i dettaglianti/assimilati:
A) in generale: non sono più tenuti
all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale
né alla registrazione dei corrispettivi
ma solamente all’assolvimento dei nuovi obblighi telematici, di cui all’art. 2 DLgs. 127/2015.
B) in deroga: potranno avvalersi del “regime transitorio” semestrale (fino al 30/06/2020) nel caso in cui
abbiano rilevato un volume d’affari 2018 non superiore ad €. 400.000; si tratta di procedere:
alla memorizzazione dei corrispettivi, tramite emissione di scontrino/ricevuta fiscale
alla trasmissione telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo, tramite l’apposita
funzionalità.
Fonte: La Redazione Fiscale
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