RIPARTE IL BONUS SUD PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Bonus Sud ai nastri di partenza
21/05/2019 | di Cinzia De Stefanis Da Ratio quotidiano
Ai datori di lavoro privati che assumono tra il 1.05.2019 al 31.12.2019 giovani di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età e lavoratori con 35 anni di età e oltre (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), viene riconosciuto un anno di esonero contributivo nel limite di 8.060. Lo prevede il decreto Anpal 19.04.2019, n. 178. L’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate”(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione”(Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
– contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale; anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28.02.2021.
Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito della disoccupazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
– il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. Lavoro 17.10.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.02.2018, n. 49);
– il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
– il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
– il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del D.I. Lavoro-Economia 10.11.2017, n. 335 di attuazione dell’art. 2, p. 4, lett. f) del Regolamento (Ue) n. 651/2014.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
– contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale; anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28.02.2021.
Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito della disoccupazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
– il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. Lavoro 17.10.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.02.2018, n. 49);
– il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
– il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
– il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del D.I. Lavoro-Economia 10.11.2017, n. 335 di attuazione dell’art. 2, p. 4, lett. f) del Regolamento (Ue) n. 651/2014.
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