ROTTAMAZIONE ANCHE PER I TRIBUTI LOCALI

Per gli Enti che non riscuoto i tributi tramite Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) la rottamazione delle cartelle esattoriali scaduta il 30 aprile 2019 è rimasta inibita. Tuttavia il Decreto Crescita ha introdotto con l’art. 15 la possibilità di estendere la Rottamazione-ter agli enti locali. Dead line della presentazione della Rottamazione-ter era il 30.04, tuttavia il Decreto Crescita ha concesso anche a Regioni, Province, città metropolitane e Comuni di azzerare le sanzioni con riferimento alle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (ossia atti coi quali gli enti accertano il credito sommato a interessi e sanzioni e intimano a pagare entro 30 giorni, trascorsi i quali si passa all’esecuzione forzata, senza passare per l’iscrizione a ruolo delle somme) notificati dal 2000 al 2017. Perciò gli atti notificati dal 2018 in poi, anche se riferiti a debiti di anni precedenti, non rientrano nella rottamazione, mentre invece gli avvisi d’accertamento emessi dall’Agenzia di Riscossione rientrano nella rottamazione standard dell’art.3, D.L. 119/2018.
Gli Enti locali, quindi, possono stabilire l’azzeramento delle sanzioni ed entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Crescita, pubblicare sul proprio sito istituzionale la decisione di adottare la definizione agevolata ed entro 60 giorni (sempre dalla pubblicazione) stabilire con propri atti la disciplina stessa, tuttavia con alcuni vincoli. L’ente deve stabilire:
– numero di rate e relative scadenze, che non possono superare il 30.09.2021;
– modalità attraverso cui il debitore comunica la volontà di aderire;
– termini per presentare l’istanza, comunicare le rate e la pendenza di giudizi con oggetto gli stessi debiti, assumendo l’impegno a rinunciarvi;
– termine entro il quale l’ente (o l’agente di riscossione, se è stato affidato) trasmette ai debitori la comunicazione delle somme dovute e delle singole rate con le scadenze.
Con la presentazione dell’istanza vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme. Il mancato, insufficiente, tardivo pagamento dell’unica o di una delle rate comporta che la definizione non produca effetti e quindi la ripresa dei termini di prescrizione e decadenza. Se sono stati effettuati versamenti, vengono acquisiti a titolo di acconto.
Restano fuori dalla definizione (come nella rottamzione standard):
a) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi del’art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio 13.07.2015;
b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Vengono previste specifiche disposizioni per le sanzioni amministrative riferite a violazioni del Codice della strada.

da RATIO QUOTIDIANO DEL 07/05/2019

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