I PRELIEVI DI SOMME DAL CONTO CORRENTE DELL’IMPRENDITORE NON DOCUMENTATI SONO CONSIDERATI RICAVI
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DA ITALIA OGGI DEL 29 MARZO 2019
I prelievi dal conto corrente che l’imprenditore non è in grado di giustificare contano come ricavi non dichiarati. Sebbene non costituiscano da sole fonte di prova del reato fiscale, le movimentazioni di contante «devono essere valutate liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa». Per vincere la presunzione legale, il contribuente deve dimostrare che le somme sono state inserite nel calcolo della base imponibile, oppure che sono estranee alla produzione del reddito. Il principio è stato ribadito dalla 3° sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 13334/19, depositata il 27 marzo scorso. La suprema corte ha confermato in via definitiva la condanna a un anno di reclusione a carico di un imprenditore della logistica, a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2008 (imposta evasa circa 251 mila euro). In sede di legittimità, i difensori della parte privata eccepivano tra l’altro che la Corte d’appello aveva operato un’indebita inversione dell’onere della prova, applicando la presunzione di evasione sui prelievi di cui all’articolo 32 del dpr n. 600/1973. A parere del contribuente, i verificatori avevano qualificato tutte le movimentazioni dai conti correnti come maggiore reddito, senza neppure tenere conto dei costi di esercizio fiscalmente deducibili. Diverso, però, il responso degli ermellini. La Cassazione evidenzia che la Gdf aveva in realtà svolto approfonditi accertamenti, anche attraverso questionari e accessi domiciliari eseguiti presso clienti e fornitori della ditta di trasporti. Con riferimento alle movimentazioni bancarie, i militari del fisco hanno «eliminato tutte le operazioni neutre perché giustificate, oltre che gli interessi, le competenze, le spese di tenuta conto e le somme inferiori a 250 euro, perché ritenute spese per la gestione familiare», osserva la sentenza.
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