LA DATA DI EMISSIONE ED I TERMINI PER TRASMETTERE LE FATTURE ELETTRONICHE

Le regole dell’art. 21 DEL D.p.r. N. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data di effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del d.l. n. 119/18, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”.

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