LA DATA DI EMISSIONE ED I TERMINI PER TRASMETTERE LE FATTURE ELETTRONICHE
Le regole dell’art. 21 DEL D.p.r. N. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data di effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del d.l. n. 119/18, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!