RIFORMA DEL FALLIMENTO, ORGANI DI CONTROLLO E SOVRAINDEBITAMENTO AL VIA
DAL SOLE 24 DEL 15 FEBBRAIO 2019
Sarà una rivoluzione, questa riforma (aldilà del fatto che il «fallimento» prenderà il nome di «liquidazione giudiziale»)? In effetti sono previste molte novità, ma a ben vedere sono poche quelle destinate a cambiare davvero lo spirito del diritto della crisi, che sembra rimanere centrato sul paradigma del debito e posto a tutela dei creditori, quale è sempre stato nella Storia (quantomeno nel diritto europeo continentale).
Allerta
Fra tutte le novità del decreto pubblicato ieri in Gazzetta (Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14), solo due potrebbero incrinare questo paradigma. La prima è l’istituto dell’allerta, quale misura funzionale a far emergere la crisi ai primi albori, per effetto del suo rilevamento da parte di alcuni soggetti qualificati (gli organi di controllo, da un lato, e l’agenzia delle Entrate, l’Inps e l’agente della riscossione da un altro lato). Spetterà a questi soggetti indurre l’impresa ad adottare immediatamente le necessarie contromisure o a chiedere l’intervento degli organismi di composizione delle crisi presso le Camere di commercio. Qui risiede la novità più grande, nelle intenzioni, se è vero che, com’è stato osservato, è la prima volta in Italia che «il diritto della crisi d’impresa si interessa direttamente della crisi d’impresa, non per favorire la ristrutturazione indirettamente, bensì per favorirla direttamente e per favorire indirettamente semmai il superamento dell’insolvenza» (Fabrizio Di Marzio, «Fallimento. Storia di un’idea»).
Sovraindebitamento
La seconda novità è nelle norme sul sovraindebitamento, che regolano la crisi dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale (imprenditori commerciali privi dei requisiti dimensionali per poter esservi sottoposti, imprenditori non commerciali, comuni cittadini), ed è la esdebitazione senza utilità, consistente in una forma di liberazione del debitore dai suoi debiti anche in assenza di pagamenti a favore dei creditori. La ratio di questa novità, come spiega la relazione, non è solo quella di restituire il debitore alla piena vita, liberandolo dai debiti, ma anche quella di «reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi». Il che significa guardare alla crisi del debitore non solo come alla crisi personale di un soggetto, ma come alla crisi di un centro di interessi intorno al quale ruotano altri interessi diffusi, diversi da quelli puri e semplici dei creditori.
Concordati e liquidazione
Ma le novità sono comunque molte, come si è detto, e riguardano tutte le procedure: sia i concordati, sia il fallimento (o meglio, la liquidazione giudiziale), sia la liquidazione coatta amministrativa. Quanto ai concordati, basti pensare per un verso all’introduzione del concordato preventivo di gruppo, che consentirà l’applicazione di un’unica procedura a fronte di situazioni di crisi riferibili a società diverse (sulla falsariga di quanto previsto fino ad oggi nell’ambito dell’amministrazione straordinaria); e per un altro verso, sempre in relazione al concordato preventivo, all’attribuzione al tribunale di poteri di controllo non solo formali ma anche nel merito, quale il potere di accertare la fattibilità del piano. Quanto alla liquidazione giudiziale, una delle novità più importanti è senza dubbio la previsione di un unico modello processuale di accertamento della crisi, cui saranno assoggettate tutte le categorie di debitori, di qualunque genere, al fine dell’individuazione della procedura adeguata al caso. Quanto alla liquidazione coatta amministrativa, la riforma elenca una serie di imprese assoggettabili esclusivamente a tale procedura, superando il principio vigente fino ad oggi, in virtù del quale invece l’assoggettamento alla liquidazione coatta anziché al fallimento poteva dipendere da un puro dato temporale.
Organi di controllo
Alcune novità riguardano anche il Codice civile, e ci si riferisce ai nuovi parametri di nomina degli organi di controllo nelle società. A differenza della maggior parte delle altre, questa novità entrerà in vigore tra 30 giorni (9 mesi per srl e coop già costituite) e costringerà una grande platea di soggetti a farvi i conti, perché abbassa molto i limiti a partire dai quali la nomina degli organi diventa obbligatoria.
di Niccolò Nisivoccia SOLE 24 ORE
Allerta
Fra tutte le novità del decreto pubblicato ieri in Gazzetta (Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14), solo due potrebbero incrinare questo paradigma. La prima è l’istituto dell’allerta, quale misura funzionale a far emergere la crisi ai primi albori, per effetto del suo rilevamento da parte di alcuni soggetti qualificati (gli organi di controllo, da un lato, e l’agenzia delle Entrate, l’Inps e l’agente della riscossione da un altro lato). Spetterà a questi soggetti indurre l’impresa ad adottare immediatamente le necessarie contromisure o a chiedere l’intervento degli organismi di composizione delle crisi presso le Camere di commercio. Qui risiede la novità più grande, nelle intenzioni, se è vero che, com’è stato osservato, è la prima volta in Italia che «il diritto della crisi d’impresa si interessa direttamente della crisi d’impresa, non per favorire la ristrutturazione indirettamente, bensì per favorirla direttamente e per favorire indirettamente semmai il superamento dell’insolvenza» (Fabrizio Di Marzio, «Fallimento. Storia di un’idea»).
Sovraindebitamento
La seconda novità è nelle norme sul sovraindebitamento, che regolano la crisi dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale (imprenditori commerciali privi dei requisiti dimensionali per poter esservi sottoposti, imprenditori non commerciali, comuni cittadini), ed è la esdebitazione senza utilità, consistente in una forma di liberazione del debitore dai suoi debiti anche in assenza di pagamenti a favore dei creditori. La ratio di questa novità, come spiega la relazione, non è solo quella di restituire il debitore alla piena vita, liberandolo dai debiti, ma anche quella di «reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi». Il che significa guardare alla crisi del debitore non solo come alla crisi personale di un soggetto, ma come alla crisi di un centro di interessi intorno al quale ruotano altri interessi diffusi, diversi da quelli puri e semplici dei creditori.
Concordati e liquidazione
Ma le novità sono comunque molte, come si è detto, e riguardano tutte le procedure: sia i concordati, sia il fallimento (o meglio, la liquidazione giudiziale), sia la liquidazione coatta amministrativa. Quanto ai concordati, basti pensare per un verso all’introduzione del concordato preventivo di gruppo, che consentirà l’applicazione di un’unica procedura a fronte di situazioni di crisi riferibili a società diverse (sulla falsariga di quanto previsto fino ad oggi nell’ambito dell’amministrazione straordinaria); e per un altro verso, sempre in relazione al concordato preventivo, all’attribuzione al tribunale di poteri di controllo non solo formali ma anche nel merito, quale il potere di accertare la fattibilità del piano. Quanto alla liquidazione giudiziale, una delle novità più importanti è senza dubbio la previsione di un unico modello processuale di accertamento della crisi, cui saranno assoggettate tutte le categorie di debitori, di qualunque genere, al fine dell’individuazione della procedura adeguata al caso. Quanto alla liquidazione coatta amministrativa, la riforma elenca una serie di imprese assoggettabili esclusivamente a tale procedura, superando il principio vigente fino ad oggi, in virtù del quale invece l’assoggettamento alla liquidazione coatta anziché al fallimento poteva dipendere da un puro dato temporale.
Organi di controllo
Alcune novità riguardano anche il Codice civile, e ci si riferisce ai nuovi parametri di nomina degli organi di controllo nelle società. A differenza della maggior parte delle altre, questa novità entrerà in vigore tra 30 giorni (9 mesi per srl e coop già costituite) e costringerà una grande platea di soggetti a farvi i conti, perché abbassa molto i limiti a partire dai quali la nomina degli organi diventa obbligatoria.
di Niccolò Nisivoccia SOLE 24 ORE
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